
Informazioni in merito al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, pubblicato in G.U. il 26.11.21
La presente comunicazione ha puramente titolo meramente informativo. Non è pertanto una comunicazione di sospensione dall’esercizio della professione né una richiesta di comunicazione, da parte tutte le Iscritte e tutti gli Iscritti, dell’avvenuta somministrazione del vaccino o di produzione di documentazione al riguardo.
Desideriamo segnalare che il nuovo DL n. 172/21, pubblicato in G.U. il 26.11.2021, ha apportato significative modifiche alla normativa precedente relativa all’obbligo vaccinale come misura di contrasto alla pandemia di Covid-19, che coinvolgono anche gli Ordini sanitari.
In particolare, l’art 4 dispone quanto segue:
“Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).
- Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
- Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 , secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
- Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
- La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6.
- Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
- Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
Alla luce delle disposizioni di legge sopra riportate, Ti evidenziamo che:
- Dal 15 dicembre 2021, per la nostra categoria professionale diventa obbligatoria la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (terza dose);
La titolarità degli accertamenti relativi all’adempimento degli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, che prima era in capo alle Aziende Sanitarie, ora è assunta dagli Ordini sanitari; - L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria in ogni sua forma e deve essere annotato nell’Albo professionale;
- Per le Professioniste e i Professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’Albo, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.
L’Ordine Nazionale parteciperà attivamente al Tavolo congiunto, istituito con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, al fine di stimolare ogni opportuno confronto sulle modalità applicative della normativa sopra menzionata e per avviare immediati contatti con le Autorità istituzionali competenti per definire ogni aspetto tecnico e operativo.
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20 novembre – Giornata mondiale dell’infanzia – World Children’s Day
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte vuole richiamare l’attenzione sul diritto delle persone minorenni ad essere ascoltate sulle questioni che le riguardono e sulle scelte che direttamente e indirettamente orientano e accompagnano la loro vita quotidiana e indirizzano il loro futuro.
Ascoltare è il presupposto del rispetto relazionale e della co-costruzione di un clima di fiducia e di condivisione di pensieri, emozioni, opinioni, comportamenti che conducono a scelte e a decisioni responsabili.
Nel benessere dell’infanzia e dell’adolescenza risiede il benessere dell’umanità.
“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta”
Antoine de Saint-Expuréry
Per saperne di più:
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day
Allegati
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Master EBPA
L’Università degli Studi di Torino lancia una nuova iniziativa formativa unica: il Master di II livello in Evidence Based Psychological Assessment (EBPA)
In cosa consiste ?
EBPA è un Master Universitario di II livello che mira a formare i professionisti della salute mentale con l’obiettivo di fornire conoscenze avanzate e competenze indispensabili – sempre più richieste – nell’ambito della valutazione psicodiagnostica evidence-based.
I compiti di natura psicodiagnostica sono sempre più rilevanti per l’attività professionale dello psicologo clinico. L’offerta formativa, soprattutto privata, in questo senso è piuttosto ampia. Tuttavia, mentre la quasi totalità dei corsi di aggiornamento e dei master si concentrano sull’uso di specifici test psicologici, pochissimi mettono al centro il Processo di Assessment che è molto più ampio della somministrazione di uno o più strumenti.
I compiti di valutazione psicologica, certamente, necessitano di professionisti che siano in grado di conoscere, somministrare, valutare e interpretare alcuni strumenti psicologici validi, ma il semplice utilizzo in modo appropriato, benchè necessario per una buona valutazione,
non è sufficiente. Gli strumenti psicologici vanno saputi scegliere a seconda del compito, vanno saputi usare, i dati necessitano di essere integrati, soprattutto qualora divergano, le informazioni necessitano di essere restituite al cliente o all’inviante, e spesso è anche necessario stendere una relazione clinica. L’insieme di queste operazioni costituisce il processo di assessment psicologico che integra le fonti ed i metodi di indagine in un processo conoscitivo coerente e articolato.
Con l’obiettivo di formare le Psicologhe e gli Psicologi professionisti al complesso compito dell’Assessment Psicologico, fondato sulle più recenti e accreditate fonti scientifiche, Il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, attraverso il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Alessandro Zennaro, da anni leader nazionale e internazionale sull’argomento, offre da quest’anno un percorso di Master Universitario di II livello in Evidence Based Psychological Assessment.
La scadenza per l’iscrizione è prorogata al 15 dicembre 2021.
Con questo link è possibile visionare un brevissimo video di presentazione (3’) mentre le informazioni relative ai contenuti e alle pratiche di iscrizione possono essere reperite sulla pagina web del master.
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Richiesta disponibilità “esperti in psicologia infantile” per ascolto di minori
La deadline per inviare la propria disponibilità è stata posticipata al 31 dicembre 2021!
Si allega:
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Il nostro contributo alla lotta contro la crisi ambientale
Gentile Collega,
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte, in collaborazione con tutte le Associazioni, Società e Ordini della Global Psychological Alliance (GPA), ha stilato un breve documento sul contributo della Psicologia alla gestione della crisi ambientale. Georgia Zara, come rappresentante dell’OPP nella GPA, ha partecipato al tavolo di lavoro. Questo documento sarà distribuito al COP26 in Glasgow (1-12 Novembre 2021) dalle Psicologhe e dagli Psicologi rappresentanti la GPA. Condividiamo il documento nella versione originale in inglese e nella versione tradotta in italiano.
Il Presidente
Giancarlo Marenco
La VicePresidente
Georgia Zara
Il Segretario
Riccardo Bernardini
Il Tesoriere
Andrea Lazzara
- CONTRIBUTI DELLA PSICOLOGIA PER AFFRONTARE LA CRISI CLIMATICA
- Psychological contributions climate change crisis

SOMMINISTRAZIONE DOSE BOOSTER (comunicazioni dalle ASL)
Si allegano:
- Prot. 76348 del 27.10.2021 – Somministrazione dose booster della vaccinazione anti SARS-COV2
- ASL TO4 – TERZE DOSI VACCINAZIONE ANTI COVID PER LE PSICOLOGHE E PSICOLOGI
- Comunicazione – ASL VCO (Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola)

[GLOBALPSYCHOLOGYALLIANCE] Bando per Psicologhe e Psicologi clinici di Medici Senza Frontiere
La Global Psychological Alliance (GPA), di cui l’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) è Membro, comunica la pubblicazione di un bando per Psicologhe e Psicologi clinici di Doctors Without Borders/Medici Senza Frontiere/Médecins Sans Frontières (MSF), in cui si rende noto che si stanno reclutando urgentemente professioniste e professionisti da coinvolgere in diversi progetti in più di 70 paesi nel mondo. Questa potrebbe essere una grande opportunità per chiunque abbia esperienza professionale nell’ambito della salute mentale associata all’HIV/AIDS, al disturbo post-traumatico da stress (PTSD), alla violenza sessuale, al trauma o alla tubercolosi (TB), e per coloro interessati a lavorare nella comunità professionale internazionale.
Per tutte le informazioni si può contattare Chelsey Kohnen (chelsey.kohnen@newyork.msf.org), Assistente al reclutamento di MSF.
Le candidate e i candidati interessati dovranno inviare il loro CV a Melissa.bieri@newyork.msf.org con oggetto Clinical Psychologists.

Alcuni chiarimenti su “Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute”
Si vuole precisare che con la notizia pubblicata ieri, 26 ottobre 2021, intitolata ” Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute“ abbiamo voluto offrire a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti una panoramica sulla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e abbiamo voluto informare che l’Ordine ha richiesto al Ministero della Salute una revisione della interpretazione restrittiva dell’art. 4 DL 44/21.
Alcune colleghe e colleghi stanno inviando alla segreteria attestati di vaccinazione oppure hanno inteso che sia una comunicazione di sospensione rivolta a loro. Non é così e sembra che la lettura del testo chiarisca bene la nostra intenzione.
E’ una notizia informativa relativa ad una azione intrapresa dal nostro Ordine Regionale, discussa e decisa in Consiglio, per ottenere chiarimenti ed una revisione da parte del Ministero della Salute circa la circolare del 22 settembre che indica una sospensione dall’esercizio dell’attività professionale tout court per le colleghe e i colleghi sospesi dalle Aziende Sanitarie al termine dell’accertamento richiesto ai sensi della Legge.
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Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute
Negli ultimi mesi, la disciplina sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni nella L 76/2021, è stata oggetto di interventi interpretativi da parte del Ministero della Salute.
Alla luce dell’incertezza applicativa ingenerata, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha deciso di interpellare il Ministero della Salute affinché valuti la possibilità di una revisione della propria interpretazione del suddetto dettato normativo.
Com’è noto, l’art. 4 del DL n. 44/21 ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della/del professionista sanitaria/o comporta la sospensione – fino all’assolvimento degli adempimenti vaccinali – dal diritto di svolgere prestazioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il comma 6 del predetto art. 4 attribuisce all’Azienda Sanitaria Locale di residenza della/del professionista sanitaria/o il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue per legge la sospensione del professionista inadempiente, a far data dalla notifica dell’atto di accertamento disposto dell’Azienda Sanitaria Locale.
L’attività dell’Ordine, così come stabilito dall’art. 4 comma 7 del DL n. 44/21 e come confermato dalla nota del Ministero della Salute del 17/06/2021 (DGPROF/V prot. 0032479-P), consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della sospensione derivante per legge dall’atto di accertamento dell’ASL. L’Ordine quindi è estraneo all’intero procedimento di accertamento che la normativa pone in capo, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 44/2021 all’Azienda Sanitaria Locale.
Si precisa che si tratta di una sospensione cautelare, che scaturisce per legge dall’accertamento effettuato dall’azienda sanitaria locale e, dunque, non di natura disciplinare.
Parimenti, è l’ASL di riferimento, con proprio atto, a revocare la sospensione a seguito della comunicazione, da parte della/del professionista, alla stessa ASL, dell’avvenuta vaccinazione o di trasmissione dell’attestazione di esonero dall’obbligo vaccinale da parte del MMG o di prenotazione della vaccinazione (artt. 5 e 9 del D.L. n.44/2021).
Soltanto l’ASL può revocare la sospensione dalla stessa disposta. Anche in tale caso, l’attività dell’Ordine consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della revoca disposta dall’Azienda Sanitaria.
A seguito dei diversi quesiti da parte di alcune Federazioni professionali in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del DL 44/21, il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto con la nota del 22/09/2021 (DGPROF/V prot. 0047627-P), precisando che “dall’atto di accertamento da parte della ASL dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue l’annotazione nell’Albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court”, dunque, non limitata alle attività a contatto con le persone.
Stante l’interpretazione più restrittiva del dettato normativo di cui all’art. 4 del DL 44/21 e i conseguenti svariati profili controversi, l’OPP, come indicato in premessa – pur rivestendo, per legge, un mero ruolo di presa d’atto degli accertamenti delle Aziende Sanitarie –, intende interpellare il Ministero della Salute, al fine di poter ottenere un chiarimento definitivamente dirimente sul tenore applicativo della norma e di dare, di conseguenza, una risposta chiara e definitiva alle proprie Iscritte e Iscritti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione di detta normativa.
S tiene a precisare, infine, che il CNOP ha richiesto al Garante per la Protezione dei dati personali una risposta in merito alla liceità di rendere visibile o meno nella consultazione pubblica il dato di sospensione del sanitario ai sensi del DL 44/2021, che evidenzia l’inosservanza dell’obbligo vaccinale del sanitario, di conseguenza ci atterremo alle indicazioni che saranno date dal Garante.
IN SINTESI:
L’ORDINE NON SOSPENDE MA PRENDE ATTO DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.
L’ORDINE NON REVOCA LA SOSPENSIONE MA PRENDE ATTO DELLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche relative al possesso della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ai fini dell’accesso nei locali dell’OPP
Si allega il Protocollo n. 3257 firmato dal Presidente Giancarlo Marenco
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