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Probabile ampliamento del regime forfettario ai professionisti con fatturato fino ad Euro 100.000. Il primo passo del Governo verso la nuova Flat tax.

3 Dicembre 2018 da p.cappaspina Notizie 0 commenti

Nelle prime bozze della legge di bilancio 2019, ad oggi ancora in corso di approvazione, è emerso l’intento del Governo, come primo passo verso la futura “flat tax” (tassazione piatta con un’unica aliquota in sostituzione della tradizionale Irpef a scaglioni) di estendere l’ambito di applicazione dell’attuale regime forfetario dei “piccoli” lavoratori autonomi ai titolari di partita IVA con fatturato fino ad Euro 100.000.
Introdotto dalla Legge 190/2014 a partire dall’esercizio 2015, questo regime agevolato consente alle partite IVA individuali, con fatturato non superiore a specifiche soglie massime differenziate a seconda del settore di attività (per le attività libero-professionali il limite di fatturato è attualmente fissato ad Euro 30.000), di beneficiare:
- di una tassazione del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sostitutiva della tradizionale IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicata su un reddito di lavoro autonomo determinato non sulla base dell’analitica differenza tra i compensi incassati nell’anno ed i relativi costi professionali, ma sui ricavi al netto di una percentuale predeterminata (che varia anch’essa a seconda del settore di attività) a titolo di deduzione forfetaria dei costi professionali. In particolare, per gli psicologi, il reddito professionale è pari al 78% dei ricavi.
- di significative semplificazioni negli adempimenti fiscali e di tenuta della contabilità;
- dalla mancata applicazione dell’Iva in fattura.
L’ampliamento del regime forfettario ai contribuenti titolari di partita iva con fatturato fino ad Euro 100.000 avverrà in due fasi distinte:
1. Imposta sostitutiva del 15% a decorrere dal 2019 sui redditi di lavoro autonomo per le partite IVA individuali con fatturato non superiore ad Euro 65.000 nell’anno precedente e che, contemporaneamente allo svolgimento dell’attività in forma individuale, non partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. Viene introdotta l’esclusione per coloro che detengono una partecipazione in una Società a responsabilità limitata.

2. Imposta sostitutiva del 20% a decorrere dal 2020 sui redditi di lavoro autonomo per le partite IVA individuali con le stesse caratteristiche delle precedenti, ma con fatturato compreso tra 65.000 e 100.000 Euro.
Per quanto concerne l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi di lavoro autonomo delle partite IVA individuali con fatturato tra 65.000 e 100.000 euro, le bozze della futura Legge di bilancio 2019 precisano che il reddito va determinato nei modi ordinari, come differenza tra ricavi e costi (e non, quindi, con abbattimento forfetario del fatturato), e che per questi contribuenti vigerà comunque l’obbligo di fatturazione elettronica (escluso invece per i contribuenti con fatturato fino ad Euro 65.000).
In realtà, relativamente alla mancata applicazione dell’Iva in fattura da parte dei contribuenti forfettari con volume d’affari ricompreso tra Euro 65.000 ed Euro 100.000, si renderà necessaria un’apposita autorizzazione della Comunità Europea, considerato che ad oggi detta autorizzazione per l’Italia si attesta appunto in corrispondenza del livello massimo di fatturato di Euro 65.000.
E’ importante evidenziare che, per nessuno dei due nuovi regimi forfetari previsti (flat tax 15% o flat tax 20%) non risultano previste incompatibilità con la titolarità di altre categorie reddituali, come invece era previsto fino ad oggi. In particolare, sia con riferimento ai contribuenti forfetari con fatturato fino ad Euro 65.000, sia con riferimento ai contribuenti forfetari con fatturato compreso tra Euro 65.000 ed Euro 100.000, non risulta riproposta la vecchia incompatibilità che scatta attualmente in presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. redditi di pensione) per oltre Euro 30.000.
L’unica incompatibilità prevista nella nuova formulazione del regime agevolato, senza alcuna soglia quantitativa, si verifica nel caso in cui il professionista con partita IVA fatturi prevalentemente ad un datore di lavoro che nei due anni precedenti gli ha erogato dei redditi di lavoro dipendente o assimilato.  Quando ciò accade, l’incompatibilità scatta anche sotto i 30.000 Euro. Di contro, quando ciò non accade, la titolarità di redditi di lavoro dipendente o pensione, anche per un importo superiore ad Euro 30.000, non sembra più destinata a precludere la via né della “vecchia flat tax al 15%”, né della “nuova flat tax al 20%”.
Secondo una ricerca condotta dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) il risparmio fiscale per un libero professionista iscritto ad un Albo con fatturato di Euro 65.000 e zero costi di struttura, optando per il regime forfettario con flat tax al 15%, potrebbe arrivare ad Euro 12.675. Si consiglia comunque un’approfondita valutazione della propria posizione personale con un consulente perché le possibili implicazioni di natura fiscale legate al passaggio al regime agevolato possono essere molteplici.

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“Lo scopo principale del lavoro dell’OPP è la tutela del benessere psicologico e relazionale della persona con se stessa, con le altre persone e con la comunità, attraverso sforzi congiunti per la diffusione delle conoscenze psicologiche, per aumentare la consapevolezza pubblica, per sviluppare sensibilità verso tematiche umane universali, nel rispetto di standard sempre più elevati in tutto quello che facciamo.”


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