SOMMINISTRAZIONE DOSE BOOSTER (comunicazioni dalle ASL)
Si allegano:
- Prot. 76348 del 27.10.2021 – Somministrazione dose booster della vaccinazione anti SARS-COV2
- ASL TO4 – TERZE DOSI VACCINAZIONE ANTI COVID PER LE PSICOLOGHE E PSICOLOGI
- Comunicazione – ASL VCO (Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola)
[GLOBALPSYCHOLOGYALLIANCE] Bando per Psicologhe e Psicologi clinici di Medici Senza Frontiere
La Global Psychological Alliance (GPA), di cui l’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) è Membro, comunica la pubblicazione di un bando per Psicologhe e Psicologi clinici di Doctors Without Borders/Medici Senza Frontiere/Médecins Sans Frontières (MSF), in cui si rende noto che si stanno reclutando urgentemente professioniste e professionisti da coinvolgere in diversi progetti in più di 70 paesi nel mondo. Questa potrebbe essere una grande opportunità per chiunque abbia esperienza professionale nell’ambito della salute mentale associata all’HIV/AIDS, al disturbo post-traumatico da stress (PTSD), alla violenza sessuale, al trauma o alla tubercolosi (TB), e per coloro interessati a lavorare nella comunità professionale internazionale.
Per tutte le informazioni si può contattare Chelsey Kohnen (chelsey.kohnen@newyork.msf.org), Assistente al reclutamento di MSF.
Le candidate e i candidati interessati dovranno inviare il loro CV a Melissa.bieri@newyork.msf.org con oggetto Clinical Psychologists.
Leggi tuttoAlcuni chiarimenti su “Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute”
Si vuole precisare che con la notizia pubblicata ieri, 26 ottobre 2021, intitolata ” Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute“ abbiamo voluto offrire a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti una panoramica sulla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e abbiamo voluto informare che l’Ordine ha richiesto al Ministero della Salute una revisione della interpretazione restrittiva dell’art. 4 DL 44/21.
Alcune colleghe e colleghi stanno inviando alla segreteria attestati di vaccinazione oppure hanno inteso che sia una comunicazione di sospensione rivolta a loro. Non é così e sembra che la lettura del testo chiarisca bene la nostra intenzione.
E’ una notizia informativa relativa ad una azione intrapresa dal nostro Ordine Regionale, discussa e decisa in Consiglio, per ottenere chiarimenti ed una revisione da parte del Ministero della Salute circa la circolare del 22 settembre che indica una sospensione dall’esercizio dell’attività professionale tout court per le colleghe e i colleghi sospesi dalle Aziende Sanitarie al termine dell’accertamento richiesto ai sensi della Legge.
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Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute
Negli ultimi mesi, la disciplina sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni nella L 76/2021, è stata oggetto di interventi interpretativi da parte del Ministero della Salute.
Alla luce dell’incertezza applicativa ingenerata, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha deciso di interpellare il Ministero della Salute affinché valuti la possibilità di una revisione della propria interpretazione del suddetto dettato normativo.
Com’è noto, l’art. 4 del DL n. 44/21 ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della/del professionista sanitaria/o comporta la sospensione – fino all’assolvimento degli adempimenti vaccinali – dal diritto di svolgere prestazioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il comma 6 del predetto art. 4 attribuisce all’Azienda Sanitaria Locale di residenza della/del professionista sanitaria/o il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue per legge la sospensione del professionista inadempiente, a far data dalla notifica dell’atto di accertamento disposto dell’Azienda Sanitaria Locale.
L’attività dell’Ordine, così come stabilito dall’art. 4 comma 7 del DL n. 44/21 e come confermato dalla nota del Ministero della Salute del 17/06/2021 (DGPROF/V prot. 0032479-P), consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della sospensione derivante per legge dall’atto di accertamento dell’ASL. L’Ordine quindi è estraneo all’intero procedimento di accertamento che la normativa pone in capo, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 44/2021 all’Azienda Sanitaria Locale.
Si precisa che si tratta di una sospensione cautelare, che scaturisce per legge dall’accertamento effettuato dall’azienda sanitaria locale e, dunque, non di natura disciplinare.
Parimenti, è l’ASL di riferimento, con proprio atto, a revocare la sospensione a seguito della comunicazione, da parte della/del professionista, alla stessa ASL, dell’avvenuta vaccinazione o di trasmissione dell’attestazione di esonero dall’obbligo vaccinale da parte del MMG o di prenotazione della vaccinazione (artt. 5 e 9 del D.L. n.44/2021).
Soltanto l’ASL può revocare la sospensione dalla stessa disposta. Anche in tale caso, l’attività dell’Ordine consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della revoca disposta dall’Azienda Sanitaria.
A seguito dei diversi quesiti da parte di alcune Federazioni professionali in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del DL 44/21, il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto con la nota del 22/09/2021 (DGPROF/V prot. 0047627-P), precisando che “dall’atto di accertamento da parte della ASL dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue l’annotazione nell’Albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court”, dunque, non limitata alle attività a contatto con le persone.
Stante l’interpretazione più restrittiva del dettato normativo di cui all’art. 4 del DL 44/21 e i conseguenti svariati profili controversi, l’OPP, come indicato in premessa – pur rivestendo, per legge, un mero ruolo di presa d’atto degli accertamenti delle Aziende Sanitarie –, intende interpellare il Ministero della Salute, al fine di poter ottenere un chiarimento definitivamente dirimente sul tenore applicativo della norma e di dare, di conseguenza, una risposta chiara e definitiva alle proprie Iscritte e Iscritti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione di detta normativa.
S tiene a precisare, infine, che il CNOP ha richiesto al Garante per la Protezione dei dati personali una risposta in merito alla liceità di rendere visibile o meno nella consultazione pubblica il dato di sospensione del sanitario ai sensi del DL 44/2021, che evidenzia l’inosservanza dell’obbligo vaccinale del sanitario, di conseguenza ci atterremo alle indicazioni che saranno date dal Garante.
IN SINTESI:
L’ORDINE NON SOSPENDE MA PRENDE ATTO DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.
L’ORDINE NON REVOCA LA SOSPENSIONE MA PRENDE ATTO DELLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.
La Psicologia scolastica: contribuire nella gestione dei Bisogni Educativi Speciali tra Scuola e i Servizi Sanitari ed Educativi – Corso FAD accreditato ECM
2 CREDITI ECM
Il corso, rieditato in modalità asincrona, affronta aspetti deontologici, di ruolo, di setting, di integrazione tra Scuola e Servizi territoriali; il tema dell’ascolto e del counselling; il tema dei bisogni educativi speciali; il tema della collaborazione tra diverse professionalità all’interno del contesto scolastico.
PROGRAMMA:
“Interfaccia scuola e sanità nella gestione BES e comorbilità” – Dott. Giuseppe Virciglio, SC NPI Sud, Psicologo ASL Città di Torino
“I campanelli di allarme delle Esigenze Educative Speciali nella scuola primaria” – Dott.ssa Virginia Muscatello, Psicologa e Psicoterapeuta
“Dimensione emotiva e DSA” – Dott.ssa Paola Giulia Cattelan, Psicologa e Psicoterapeuta
“Risvolti della DAD e DSA” – Prof.ssa Anna Maria Re, Docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, UNITO
“L’Università e Studenti DSA” – Prof.ssa Carla Tinti, Docente di Psicologia Generale, UNITO
Per iscriversi al Convegno:
1. Crea un account personale sulla piattaforma ECM del Provider Manager Srl http://www.ecmmanagersrl.com/
2. Accedi al menù Corsi -> Area clienti -> Ordine degli Psicologi del Piemonte, seleziona il corso di Tuo interesse e inoltra la richiesta di iscrizione.
3. Riceverai in automatico da ECM Manager Srl la password di accesso che servirà a convalidare la Tua iscrizione al corso selezionato.
4. Entra nel corso da Te scelto e inserisci la password (richiesta solo al primo accesso).
5. Al termine del corso, una volta completati i questionari presenti sulla piattaforma ECM Manager, sarà necessario accedere con le proprie credenziali al sistema Formazione Sanità Piemonte e compilare il questionario di gradimento corso e gradimento docente (disponibili dal 01.12.2021 al 18.12.2021). Successivamente, dal 25.01.2022, sarà possibile acquisire, su Formazione Sanità Piemonte, l’attestato ECM.
Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche relative al possesso della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ai fini dell’accesso nei locali dell’OPP
Si allega il Protocollo n. 3257 firmato dal Presidente Giancarlo Marenco
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