Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Il 20 novembre, ricorre la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 21° anniversario dell’approvazione della , il trattato sui diritti umani più ratificato nella storia della comunità internazionale ed il più importante strumento giuridico di enunciazione e tutela dei diritti di ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo.
“Fate luce sui nostri diritti”. E’ questo il messaggio che la comunità degli Psicologi per l’Infanzia e l’Adolescenza rivolge all’opinione pubblica: un video, al tempo stesso educativo ed emozionale, con lo scopo di sollecitare l’attenzione verso i diritti di questa fascia d’età delicata, soprattutto in questo periodo di pandemia globale.
La pandemia da COVID-19 sta avendo un impatto enorme sulle loro vite. Senza confini, il virus sta minando il loro futuro mettendo in difficoltà tutte le famiglie che stanno già lottando in vario modo e in diversa misura contro questo nemico invisibile.
La comunità degli Psicologi è impegnata costantemente nel tutelare i diritti dei più piccoli e nel perseguire quegli obiettivi di Sviluppo Sostenibile focalizzati proprio sui diritti alla salute, alla sicurezza, all’educazione e all’istruzione per le giovani generazioni.
È fondamentale diffondere una cultura della protezione e rendere partecipi le bambine ed i bambini fin da piccoli.
Comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Introdotto l’obbligo di invio mensile a partire dal 2021 ed ampliati i dati da comunicare già con riferimento alle spese 2020
Un decreto del MEF dello scorso 19 ottobre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre) ha apportato rilevanti variazioni in termini di tempistiche di invio e di contenuto dei dati delle prestazioni sanitarie da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Alcune di queste variazioni saranno operative già con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2020, altre invece diverranno operative solo con riferimento alle spese sanitarie sostenute dal prossimo 1° gennaio 2021.
Spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020.
Con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, il decreto non interviene sulla tempistica di invio dei dati, confermando la scadenza annuale prevista per il prossimo 31 gennaio 2021.
Tuttavia, apporta delle modifiche al tracciato di invio dei dati prevedendo l’obbligo di indicazione, per ciascuna fattura, della modalità di pagamento della spesa (modalità tracciata o non tracciata).
Qualora l’incasso della fattura sia avvenuto mediante strumenti di pagamento non tracciabili, i relativi dati non verranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata del paziente. Questo in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie pagate a mezzo di strumenti di pagamento non tracciabili non sono fiscalmente detraibili.
Prima di procedere all’invio dei dati delle fatture emesse nell’anno 2020, il professionista dovrà quindi ricostruire le modalità di incasso.
Spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2021
Con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dal prossimo 1° gennaio 2021, il decreto ha variato le tempistiche di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In particolare, i soggetti tenuti all’invio dei dati dovranno provvedere alla loro trasmissione entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura.
Si passa quindi da un invio annuale (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di emissione della fattura) ad un invio mensile (entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura).
Oltre alla cadenza dell’invio dei dati, il decreto apporta anche in questo caso rilevanti modifiche al tracciato, aggiungendo l’obbligo di indicazione delle seguenti informazioni:
1. Tipologia di documento fiscale emesso (fattura, ricevuta, scontrino, ecc.);
2. Natura Iva dell’operazione;
3. Modalità di pagamento (tracciabile/non tracciabile);
4. Eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Viene quindi esteso l’obbligo di invio dei dati con riferimento anche a quelle fatture per cui il paziente ha espresso l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS.
Con riferimento a tali specifiche fatture, dovranno essere inviati esclusivamente i dati fiscali del documento, omettendo l’indicazione del codice fiscale del paziente.
Anche in questo caso, i dati non verranno inviati all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata del paziente.
COVID-19 – Prescrizioni e raccomandazioni relative alla pratica professionale
Gentile Collega,
in relazione ai tre DPCM emanati dal Governo nel mese di ottobre 2020, recanti ulteriori restrizioni per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, desideriamo confermarTi non essere prevista alcuna restrizione o limitazione relativamente all’attività professionale delle Psicologhe e degli Psicologi.
Benché non esistano specifici protocolli da adottare per la pratica professionale psicologica e psicoterapeutica in relazione al contagio da COVID-19, riteniamo utile ricordare alcune prescrizioni e raccomandazioni relative alla pratica professionale. Restano in ogni caso valide le indicazioni igienico-sanitarie contenute nelle precedenti Newsletter inviate dall’Ordine regionale, che potrai trovare indicizzate nella pagina dedicata del sito web istituzionale, alla sezione “COVID-19 Utilities per la Psicologia: Teoria, Ricerca e Pratica” (https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/servizi/newsletter-covid).
Pur potendo continuare a lavorare in presenza, ogni professionista dovrebbe considerare l’opportunità di effettuare il più possibile prestazioni in remoto, in considerazione dell’evoluzione della curva epidemiologica. Le iniziative formative a distanza realizzate dal mese di aprile 2020 nell’ambito del ciclo seminariale annuale “Psicologia e COVID-19: pensiero, prassi e resilienza”, e in particolare i webinar facenti parte del programma semestrale “La psicoterapia nell’era digitale: implicazioni, trasformazioni, prospettive” (https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/formazione/ciclo-webinar-scuole), riteniamo siano un utile strumento di indicazioni e proposte per come organizzare la propria pratica professionale da remoto.
Dispositivi di protezione individuale
Il DPCM del 13/10/2010 prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) debbano essere usati sia all’aperto sia negli ambienti chiusi. I DPI (mascherine a norma) debbono pertanto essere sempre utilizzati all’interno del proprio studio professionale. È utile tenere a disposizione mascherine per la/il paziente/utente/cliente qualora ne fosse sprovvisto oppure nel caso in cui la sua mascherina risulti danneggiata o impropria.
Misure igienico-sanitarie
Per tutto ciò che riguarda le misure igienico-sanitarie e le procedure di sanificazione personale e degli ambienti lavorativi, Ti raccomandiamo di attenerti a quanto raccomandato nella newsletter inviataTi dall’Ordine regionale in data 02/05/2020 (https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/comunicati/coronavirus-aggiornamenti-per-le-psicologhe-e-gli-psicologi-del-piemonte-1).
Positività del paziente/utente/cliente
Qualora il paziente/utente/cliente avverta sintomi riconducibili al COVID-19 nelle 48 ore seguenti il colloquio e avvisi la/il professionista, occorre considerare che non si tratta di “contatto stretto” (per il concetto di “contatto stretto”, cfr. http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228) se si sono mantenute tutte le seguenti regole:
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distanziamento interpersonale di almeno un metro;
-
adeguata areazione dei locali prima e dopo ogni colloquio;
-
igienizzazione dei luoghi e delle superfici prima e dopo ogni colloquio;
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mantenimento di DPI (mascherina a norma) da parte della/del professionista e della/del paziente/utente/cliente per tutto il tempo dell’incontro.
In caso di mantenimento di tali regole, la/il professionista non è tenuta/o, anche in caso di positività del paziente successivamente accertata, a segnalare la situazione alle autorità sanitarie competenti.
Studi recenti suggeriscono che un caso può essere contagioso già a partire da 48 ore prima dell’inizio della comparsa dei sintomi, che potrebbero anche passare inosservati, e fino a due settimane dopo l’inizio dei sintomi. La possibile trasmissione asintomatica o presintomatica dell’infezione è una delle maggiori sfide per contenere la diffusione del COVID-19 e indica la necessità di mettere rapidamente in quarantena i contatti stretti dei casi per impedire l’ulteriore trasmissione dell’infezione (ISS, Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19, 25/06/2020).
Positività della/del professionista
È importante ricordare che la tutela della salute pubblica, nel caso di un’emergenza sanitaria, è prevalente rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora la/il professionista, a valle della propria positività al COVID-19, fosse coinvolta/o in una indagine epidemiologica, è tenuta/o a comunicare i nominativi delle persone con cui è venuta/o a contatto, pur senza necessità di specificare le motivazioni cliniche del rapporto lavorativo, che sono coperte dal segreto professionale. È altresì necessario avvisare le/i pazienti/utenti/clienti nel caso in cui la/il professionista fosse positiva/o visti 48 ore prima della comparsa dei sintomi.
Considerate le continue evoluzioni normative sull’emergenza sanitaria da COVID-19, le indicazioni sopra riportate potrebbero essere soggette ad aggiornamenti, dei quali l’Ordine regionale Ti darà sollecita informazione.
Colloqui con minori
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare prestazioni psicologiche a distanza, in particolare nel caso di pazienti in età evolutiva, si consiglia di prestare particolare attenzione alla rigorosa igienizzazione di tutto ciò che, nello studio professionale, circonda l’individuo minorenne ovvero di tutti gli oggetti con cui lo stesso entra o è entrato in contatto, sanificando l’ambiente di lavoro e i relativi strumenti di lavoro tra un paziente e l’altro. Rimane imprescindibile per la/il professionista, anche in questo caso, l’utilizzo dei DPI (mascherina a norma) per se stessa/o.
Attività con gruppi
Anche in caso di attività professionale con gruppi, è preferibile adottare una soluzione che permetta il lavoro da remoto. Se ciò non fosse possibile, è obbligatorio il rispetto costante del distanziamento sociale tra tutti i presenti e tutte le altre norme di prevenzione sopra enunciate ovvero l’uso costante e corretto di DPI (mascherine a norma) da parte di tutti i partecipanti e di rigorose pratiche igieniche (gel idroalcolico all’ingresso, esclusione di ogni contatto fisico, ecc.). È fortemente raccomandato che la/il professionista tenga un registro con nome e cognome e recapito telefonico di tutti i partecipanti agli incontri, affinché, in caso di positività di una/o di essi, sia possibile informare tutti gli altri presenti (senza alcun problema di privacy, in quanto non è obbligatorio riferire il nome della persona risultata positiva). Si ricorda, in tutti i casi, che il DPCM del 13/10/2020 rende obbligatorio evitare incontri con più di 6 persone tra non conviventi in case private.
Colloqui con categorie fragili
Anche nel caso di attività professionale con pazienti/utenti/clienti anziani o con altre patologie, si consiglia il lavoro da remoto. Ove ciò non fosse possibile, dovranno essere applicate in modo estremamente rigoroso, in un’ottica preventiva, le regole igienico-sanitarie sopra richiamate (distanziamento sociale, igienizzazione personale, mascherine, sanificazione ambienti e oggetti). Viene consigliato anche un confronto con il Medico di Medicina Generale che ha in carico la/il paziente/utente/cliente.
Sperando di offrirti informazioni utili alla Tua pratica professionale, Ti ricordiamo che l’Ordine degli Psicologi del Piemonte è sempre a Tua completa disposizione per ogni chiarimento o maggiore informazione, anche e soprattutto in questa situazione emergenziale che ci riguarda tutte e tutti. Ti ringraziamo per l’attenzione e Ti inviamo i saluti più cordiali.
Leggi tuttoSpese tracciabili, pagamenti detraibili anche se si usa il bancomat o il conto corrente bancario di un familiare o di un soggetto terzo
Il pagamento fatto a mezzo di bancomat, bonifico bancario o di altro strumento di pagamento intestato ad un familiare o ad un soggetto terzo, differente dall’intestatario della fattura, rispetta il requisito di tracciabilità del pagamento richiesto ai fini della detraibilità fiscale dell’onere.
La spesa, in ultima istanza, dovrà comunque risultare a carico dell’intestatario della fattura, anche a mezzo di un rimborso in contanti. Di tale rimborso non deve comunque esserne fornita prova documentale all’Agenzia delle Entrate.
In questo modo, attraverso la risposta N. 484 dello scorso 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2020, di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per tutte le spese fiscalmente detraibili al 19%, tra cui le spese sanitarie.
Grazie a questa nuova interpretazione, l’Agenzia ha ufficialmente chiarito che il contribuente che paga una prestazione sanitaria ad un operatore sanitario (quale lo psicologo), può pagare con il bancomat di un soggetto terzo o effettuare il bonifico da un conto corrente a lui non intestato senza dover rinunciare alla detrazione fiscale dell’onere, purché tale onere sia effettivamente sostenuto in ultima istanza dall’intestatario del documento di spesa (anche mediante rimborso in contanti).
In sostanza, la spesa sanitaria si considera sostenuta dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (es. la fattura), non rilevando ai fini della detraibilità fiscale dell’onere l’esecutore materiale del pagamento. Rimane comunque necessario dimostrare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto a mezzo di strumenti tracciabili.
A tale riguardo, è opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta N. 431 fornita lo scorso 2 ottobre, ha chiarito che il “pagamento tracciabile” può essere documentato con apposita e specifica annotazione inserita in fattura da parte del soggetto emittente (professionista o struttura sanitaria).
È quindi sufficiente che il professionista che emette la fattura la integri con la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” o analoga annotazione, anche abbreviata. In tal caso il contribuente, ai fini della detrazione fiscale dell’onere, non dovrà allegare alla fattura alcun giustificativo attestane il pagamento tracciato della medesima.
Attenzione però, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’annotazione da inserire a cura del soggetto emittente la fattura deve essere parte integrante del documento, non essendo ammesse aggiunte manuali da parte del contribuente intestatario della fattura. Quindi, nelle fatture cartacee l’annotazione dovrà essere prestampata sul documento o, se aggiunta con un timbro da parte del professionista, dovrà essere controfirmata dall’emittente.