Definita l’indennità di 600 Euro per i professionisti iscritti agli Ordini professionali. Le domande dal 1° aprile ma non per tutti.
Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da notevoli sviluppi sul fronte dell’indennità di 600 Euro introdotta dal “Decreto Cura Italia”.
Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti approvato il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private un’indennità di 600 Euro per il solo mese di marzo 2020.
Il Decreto riserva a questa categoria di lavoratori autonomi 200 dei complessivi 300 milioni di Euro stanziati dal “Decreto Cura Italia” per la costituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Secondo le prime stime, le risorse dovrebbero bastare per circa 330 mila professionisti.
A differenza dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti all’Inps, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostengo nel rispetto di specifiche condizioni di natura reddituale (con la previsione di due fasce di reddito).
Rispetto alle condizioni di natura reddituale, l’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nell’anno 2018:
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Un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
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Un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 Euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Per cessazione dell’attività s’intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema che verrà predisposto dai singoli Enti previdenziali e dovrà essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato di:
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Essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
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Non essere già percettore di una delle altre indennità previste dal “Decreto Cura Italia” (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
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Di non aver presentato per il medesimo fine un’istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
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Di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l’accesso all’indennità;
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Di aver chiuso la Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 Euro);
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Di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito non superiore 35.000 Euro).
Alla domanda, da presentarsi all’ENPAP, dovrà essere inoltre allegata la fotocopia del Documento d’identità in corso di validità e del Codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Se non si rispettano le condizioni di cui sopra o si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile.
Gli enti di previdenza erogheranno l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate ed accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ENPAP.
Leggi tuttoINDENNITÀ DI 600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI ENPAP
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede che sarà corrisposta un’indennità una tantum di 600 euro a copertura del mese di marzo 2020 per tutti i Professionisti in regola con i versamenti contributivi per il 2019. La soglia di reddito indicata é 35.000. Per i redditi tra i 35.000 e i 50.000 euro per la riduzione del reddito di un terzo nel primo trimestre 2020.
Per i redditi tra i 35.000 e i 50.000 euro se c’è stata riduzione dei redditi di un terzo nel primo trimestre 2020.
Per approfondire leggete l’articolo de “Il Sole 24 ore” a questo link.
Leggi tuttoEpidemia COVID-19 REGIONE PIEMONTE situazione al 22-03-20
Gentile Collega, rendiamo disponibile in questa pagina il documento relativo all’andamento del COVID19 nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE DATI SUL COVID19 AL 23-03-20
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
desideriamo aggiornarTi in merito alle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19), alla luce di una normativa in costante evoluzione.
L’ordinanza n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte Cirio – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ordina, al punto 19, la chiusura degli studi professionali ad esclusione di tutti gli studi medici e/o sanitari e degli studi di Psicologia. L’ordinanza del Presidente Cirio evidenzia, pertanto, come la nostra sia una attività sanitaria ritenuta essenziale.
Il DPCM del 22 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” – al punto 1 a) non sospende le attività professionali.
Il Decreto Presidenziale riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, nell’Allegato 1, “Elenco delle attività non ricomprese nella sospensione”, indica al punto 74 le Attività professionali, scientifiche e tecniche e, al punto 86, l’Assistenza sanitaria.
Restano ferme tutte le indicazioni già precedentemente comunicate, in linea con quelle del CNOP, ovvero di privilegiare l’erogazione dell’attività professionale a distanza.
Pertanto, in merito alle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19, si auspica che, ove possibile, vengano favorite nelle strutture ospedaliere, le attività di intervento in modalità telematica a tutela sia dei pazienti sia dei professionisti e degli operatori, compreso almeno un parziale utilizzo della modalità smart working. Questa modalità consente di realizzare in pieno il proprio mandato professionale e portare avanti, responsabilmente, le proprie attività, favorendo i principi sottostanti la necessità di ridurre il più possibile la mobilità delle persone, mantenendo, al contempo, un’adeguata e sicura operatività lavorativa”.
Invitiamo inoltre le Colleghe e i Colleghi che, lavorando in contesti pubblici e privati, non sentissero di essere adeguatamente tutelati dalla propria struttura di riferimento in termini di misure di protezione a segnalare la propria situazione all’Ordine regionale.
Confermando l’impegno del nostro Ordine alla pubblicazione nel sito di tutte le informazioni ufficiali e tecniche, che possano aiutare la gestione di questa condizione di emergenza che ci vede direttamente coinvolti come professionisti e cittadini, Ti ringraziamo per l’attenzione e, sempre a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Decreto n. 34 del 21 marzo 2020
Gazzetta Ufficiale DPCM 22 03 2020
Leggi tutto
DPCM 21 MARZO 2020. Prosecuzione attività studi professionali di Psicologia
Sono pervenute richieste al CNOP, basate sulle notizie pubblicate dalla stampa in merito al nuovo Decreto del Governo sulla limitazione delle attività.
Quesiti relativi alla prosecuzione delle attività agli studi libero professionali di Psicologia e Psicoterapia.
Dal testo disponibile del Decreto non risultano limitazioni per le attività degli studi psicologici. Le attività psicologiche allo stato, rientrano tra quelle sanitarie in generale, che rimangono consentite nei limiti delle precauzioni generali.
Restano ferme le indicazioni già date dal CNOP relativamente alla opportunità, in tutti i casi possibili, di passare alla erogazione degli interventi in modalità a distanza.
Qualora dovessero intervenire delle novità ne verrà fornita comunicazione sul sito nazionale CNOP, o agli Ordini Professionali Territoriali.
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega, rendiamo disponibili in questa pagina i documenti relativi al comportamento da tenere nello studio professionale con i propri pazienti e sull’accesso allo studio professionale, liberamente scaricabili ed utilizzabili.
OPP-AUTODICHIARAZIONE Pazienti e Informativa
OPP-AVVISO RIVOLTO AI PAZIENTI-Studio Professionale
OPP-BOZZA DESIGNAZIONE AUTORIZZATO CORONAVIRUS
OPP-VERBALE DI DISTRUZIONE SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE
Leggi tuttoMisure per i liberi professionisti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “CURA ITALIA”
Il CNOP si è mosso unitamente agli Ordini sanitari e a tutti gli altri Ordini professionali, ai quali abbiamo chiesto di agire insieme verso il Governo sin dal 6 marzo scorso, per sollecitare misure a sostegno dei liberi professionisti in sofferenza.
Una azione costante, anche verso i Ministri preposti, da ultimo con una nota di ieri al Presidente del Consiglio da parte del Comitato Unitario degli Ordini Professionali (CUP) – organismo di raccordo in cui è presente il CNOP – che rappresenta oltre due milioni di professionisti.
Il Decreto definitivo è stato disponibile nella nottata di oggi ed è composto da 127 articoli in 66 pagine, e pertanto solo nelle prossime ore sarà possibile evidenziare tutte le norme che possono riguardare i liberi professionisti.
Come rappresentanza dei professionisti siamo riusciti ad ottenere un primo parziale risultato. In base all’art.44 “Fondo reddito di ultima istanza” sono stati stanziati 300 milioni nel cui ambito è incluso il “sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103”, ovvero, nel nostro caso, all’ENPAP. L’applicazione della norma è demandata a successivi Decreti.
Risulta inoltre la possibilità del bonus per il baby-sitting sino a 600 euro mensili (art.23 comma 8) in base alla individuazione dei beneficiari da parte delle Casse di Previdenza. A breve troverete un commento informativo completo sul Decreto sul sito CNOP.
Tuttavia il DL adesso va in Parlamento per la conversione ed in quel contesto il CNOP, unitamente agli altri Ordini, continuerà a farsi sentire per misure più favorevoli.
Inoltre il CNOP esprime il proprio sostegno a tutte le misure straordinarie di supporto al reddito che l’ENPAP vorrà adottare. A breve una nota di CNOP ed ENPAP, che troverete sul sito.
Il CNOP chiede al Governo di ricordarsi dei liberi professionisti, che sono impegnati – anche in modo generoso e solidale – in questa emergenza.
Principali disposizioni a favore degli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Dal D.L. 18/2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU il 17.3.2020, vengono estrapolate, e di seguito sinteticamente riportate, le principali disposizioni a favore dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra cui gli psicologi liberi professionisti.
In particolare, seguendo la sequenza numerica dei 127 articoli del decreto:
• Bonus per acquisizione servizi di baby-sitting (art. 23 comma 9)
I genitori, liberi professionisti, per i figli di età non superiore a 12 anni, per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 dicembre dell’anno 2020, hanno diritto a fruire di un bonus nel limite massimo complessivo di € 600,00 per l’acquisizione dei servizi di baby-sitting L’erogazione del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
• Istituzione Fondo di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 44 comma 2)
E’ stato istituito un fondo di 300 milioni di euro per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, oltre che per quelli dipendenti, che in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività. Dovranno essere emanati uno o più decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota parte del fondo istituito di 300 milioni da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla casse di previdenza private.
• Fondo solidarietà mutui prima casa (art. 54 comma 1 lettera a))
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.
• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 61 comma 4)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
• Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto (art. 62 comma 7)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono assoggettati a ritenuta d’acconto previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del professionista stesso da inviare al proprio cliente, nella quale si chiede di non assoggettare i propri compensi a ritenuta. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, direttamente dal professionista in luogo del proprio cliente (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
• Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 comma 1)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
Leggi tuttoProvvedimenti del Governo per il sostegno ai liberi professionisti: oggi la riunione di tutti i Presidenti Nazionali degli ordini per azione comune, il giudizio del CNOP
Oggi alle 15 il CNOP partecipa alla riunione in videoconferenza del Comitato dei Presidenti Nazionali degli Ordini Professionali per discutere le azioni congiunte da portare avanti verso il Governo perché si varino misure adeguate per i liberi professionisti.
“Le misure del Decreto “Cura Italia” sono un primo passo ma del tutto insufficiente” – ha sottolineato il presidente CNOP Lazzari. “Soprattutto per una categoria come quella psicologica che è in forte sofferenza, anche se si sta generosamente adoperando per l’emergenza. Gli Psicologi sono solidali e meritano solidarietà. Lavoreremo per azioni comuni, per parlare al Governo con una voce sola e forte di 2,3 milioni di professionisti. In questa fase è inoltre necessario che le Casse di Previdenza siano nelle condizioni di adottare tutte le misure che sono nelle loro possibilità. Il CNOP appoggerà tutte le misure straordinarie che la Cassa della Professione psicologica, l’ENPAP, riterrà di prendere di fronte ad una situazione straordinaria”.
Leggi tuttoIl “Decreto Legge Cura Italia”
Il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.70 del 17 marzo 2020.
Misure a sostengo dei professionisti.
Nella giornata di ieri, 17 marzo 2020, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19, porta in dote 25 miliardi per sostenere sanità, imprese, professionisti e famiglie.
Analizziamo qui di seguito i principali interventi messi in atto dal Governo al fine di sostenere i professionisti e le loro famiglie.
Interventi a sostegno dei professionisti
Nelle diverse bozze che si sono susseguite nei giorni scorsi, sembrava che il legislatore, pur guardando anche ai professionisti, si fosse dimenticato degli iscritti agli Ordini ed agli Albi professionali.
Uno dei principali interventi di sostegno al reddito dei professionisti, consistente in un’indennità una-tantum di Euro 600 per il mese di marzo 2020 (che probabilmente verrà prorogata anche al mese di aprile mediante un prossimo decreto), sembrava circoscritto ai soli professionisti ed ai titolari di rapporti co.co.co iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Tale agevolazione, non sembrava quindi inizialmente prevista per quei professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata, come l’Enpap.
Sulla base di tale impostazione, l’unica iniziativa del Governo a favore dei professionisti iscritti ad un Ordine professionale o ad un Albo sarebbe quindi consistita nell’istituzione di un fondo (con una dote di 300 milioni di Euro) per “…..garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’epidemia di COVID-19.”. Risulta comunque ad oggi ancora necessario un successivo decreto di prossima emanazione da parte del Ministero del lavoro per disciplinare le misure operative di questo fondo.
Sulla base tuttavia delle ultime indiscrezioni pubblicate questa mattina sulla stampa specialistica, sembrerebbe che il testo finale del “Decreto Cura Italia” chiarisca esplicitamente che il contributo una tantum di Euro 600 sia rivolto anche ai professionisti iscritti agli ordini.
Rimangono comunque ad oggi ancora da definire le modalità di erogazione di tale contributo. Sembrerebbe già in atto un confronto tra l’Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti iscritti ad Ordini ed Albi) ed il Ministero per definire gli snodi tecnici per l’attuazione della misura.
Si evidenzia inoltre che l’ENPAP è attualmente in fase di definizione di forme di sostegno ai propri iscritti compatibili con il suo Regolamento interno.
Interventi a sostengo dei genitori lavoratori
Il Decreto Cura Italia prevede inoltre due interventi a sostegno dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.
Il primo intervento prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Tale congedo:
Può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;
È coperto da contribuzione figurativa;
È riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il secondo intervento prevede, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
In ultimo, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritti alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostengo al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavorante.
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
sperando di fare cosa gradita e utile, desideriamo aggiornarTi nuovamente in merito alle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19), alla luce della normativa in continua evoluzione.
Mobilità
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, chiamato anche Decreto #IoRestoaCasa, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, aveva esteso a tutto il Paese le misure di cui all’Art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020. Tali disposizioni saranno efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le restrizioni alla mobilità si applicano alle sole persone fisiche, alle quali non sono però vietati gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività da attestare mediante autodichiarazione degli spostamenti, scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf) e che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di Polizia. Secondo tali modalità, naturalmente, sono soggetti alla necessità della autodichiarazione di spostamenti anche le Psicologhe e gli Psicologi che si recano presso il proprio luogo di lavoro e i rispettivi utenti o pazienti.
Il DPCM dell’11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con validità fino al 25 marzo, ha decretato la sospensione della maggior parte delle attività commerciali, senza che ciò abbia ricadute sull’erogazione delle prestazioni sanitarie psicologiche.
Professione
Per le indicazioni specifiche per la nostra Professione, Ti invitiamo ancora riferirti alla Comunicazione inviata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte a tutti i propri Iscritti in data 8 marzo (con riferimento all’Art. 2 del DPCM dell’8 marzo 2020), https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/comunicati/aggiornamenti-per-le-psicologhe-e-gli-psicologi-del-piemonte.
Il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ha ribadito l’importanza di limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti tra persone, raccomandando a ciascun professionista di trovare un equilibrio tra l’esigenza di prestare aiuto professionale e quella di protezione, propria e altrui. Ti rinnoviamo quindi l’invito a considerare, in un’ottica prudenziale, di privilegiare, ove ne sussistano le condizioni e – per le specifiche caratteristiche del Tuo lavoro – tu ne abbia la possibilità, l’attività psicologica o psicoterapeutica a distanza: via telefono oppure – tramite dispositivo digitale – via videochiamata. Riteniamo infatti sia fondamentale dare continuità al lavoro psicologico con i nostri utenti e pazienti: ciò deve essere fatto adottando tutte le misure di sicurezza possibili, a tutela propria, delle persone che richiedono il nostro sostegno e dell’intera comunità. Come sottolinea il CNOP, peraltro, intervenire a distanza non significa “allontanare”, bensì cercare di proteggere attraverso strumenti e modalità alternativi di sostegno, nella consapevolezza che è proprio in momenti come questo che vi è più bisogno di Psicologia.
Per quanto riguarda l’accettazione esplicita della modalità di prestazione a distanza, il CNOP conferma che è sufficiente che il paziente o utente accetti, possibilmente per iscritto oppure tramite email o, ancora, altra modalità telematica (inclusa la messaggistica) riconducibile alla persona, di volersi sottoporre al trattamento con modalità a distanza, accettando la tecnologia che si concorderà di utilizzare. Per quanto riguarda i nuovi trattamenti, si consiglia di inserire nella modulistica di consenso informato normalmente utilizzata per i trattamenti in presenza anche una esplicita accettazione dell’eventuale trattamento a distanza con la tecnologia che sarà proposta. Anche in questo caso, la modulistica potrà essere trasmessa mediante gli strumenti tecnologici disponibili. In questa situazione di emergenza, i professionisti non sono tenuti a notificare all’Ordine di appartenenza l’eventuale adozione degli interventi a distanza.
Siamo in ogni caso consapevoli di come gli interventi a distanza non si possano utilizzare in tutti gli ambiti, per esempio in molte situazioni di lavoro nell’età evolutiva o nelle comunità. Le Colleghe e i Colleghi che lavorano in ambito scolastico e con gli anziani nelle RSA, inoltre, hanno dovuto in questo mese ridurre o addirittura interrompere le loro prestazioni. Chi opera nell’ambito della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, con interventi di consulenza e formazione, ha altresì avuto una contrazione significativa delle proprie occupazioni. Segnaliamo a questo proposito che il Presidente del CNOP, il Dottor David Lazzari, ha posto la questione dei liberi professionisti al Ministro dell’Economia On. Gualtieri e al Ministro della Sanità On. Speranza, nonché ai Presidenti delle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, inviando una specifica richiesta di includere la nostra Professione nelle norme che verranno varate.
Contributo professionale alla gestione dell’emergenza
Riteniamo importante segnalare a tutte le Colleghe e i Colleghi che il contributo professionale alla gestione dell’emergenza legata al COVID-19 (offerta di colloqui gratuiti, attivazione di numeri telefonici o recapiti email dedicati…) necessita di passare tramite canali istituzionali e di essere coordinata dagli Enti di competenza (Unità di Crisi Regionale, Protezione Civile, Ordine degli Psicologi del Piemonte). L’Ordine regionale non può quindi avvallare alcuna iniziativa individuale e/o indipendente dagli Organi istituzionali deputati alla gestione di questa emergenza. Riconosciamo senza dubbio la motivazione etica e valoriale del desiderio di molte Colleghe e Colleghi di rendersi utili e di attivarsi in questo momento di emergenza nazionale: il rischio è però di creare una rete psicologica di emergenza scollegata dalla rete sanitaria e frammentata al suo interno. Come Ordine regionale siamo in stretto contatto con le Associazioni di Psicologia dell’emergenza accreditate presso la Protezione Civile e riteniamo che solo in un rapporto di collaborazione e di coordinamento con le Istituzioni che governano la crisi il nostro intervento possa risultare utile ed efficace.
Formazione
Relativamente a quanto comunicato in data 8 marzo 2020, ovvero al vincolo ministeriale per le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia di non poter erogare formazione a distanza (FAD) e alla necessità che la formazione psicoterapeutica si svolga esclusivamente in modalità vis à vis, informiamo che la deroga emanata dal MIUR (Nota n. 7185 del 5 marzo 2020, “Comunicato urgente Coronavirus – Autorizzazione didattica a distanza”) valida inizialmente solo per le Scuole con sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-n-7185-del-5-03-2020-comunicato-urgente-coronavirus-autorizzazione-didattica-a-distanza) è stata estesa con l’allargamento della zona di applicazione del DPCM dell’8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale (DPCM del 9 marzo 2020) fino alla data del 3 aprile 2020. Sono inoltre stati prorogati i termini per l’inserimento dei dati e del carico delle relazioni annuali, per i quali si rimandano le singole Scuole alle informazioni riportate nella piattaforma ministeriale dedicata. Per le Scuole di Specializzazione in Psicologia universitarie, e quindi pubbliche, valgono le specifiche disposizioni di Ateneo, così come indicato dalla normativa ministeriale (D.M. n. 50/2019).
ConfermandoTi il pieno sostegno e la più ampia collaborazione dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte nella gestione di questa emergenza, che sta avendo evidenti ricadute operative sulla nostra Professione, desideriamo informarTi che il Dott. David Lazzari, Presidente del CNOP, sarà intervistato domani, 14 marzo 2020, su Sky TG24 alle ore 10.00.
Ti ringraziamo per l’attenzione e, sempre a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA