Dal 1° luglio 2018 non saranno più utilizzabili le Schede carburante
Con la legge di bilancio 2018 è stata sensibilmente riformata la disciplina degli acquisti di carburante per le autovetture, con effetti a decorre dal prossimo 1° luglio 2018.
La norma prevede che a partire da tale data, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, il pagamento dovrà essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat), carte prepagate emesse da operatori finanziari, ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”.
Rimangono comunque immutati i previgenti limiti di detraibilità dell’Iva sugli acquisti di carburante, fissati nel limite del 40% dell’Iva pagata.
In sostanza, a partire dal prossimo 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità fiscale del costo e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante, non si potranno più utilizzare le tradizionali schede carburante.
In data 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato un apposito provvedimento, attraverso il quale sono stati identificati gli strumenti di pagamento utilizzabili al fine di garantire la deducibilità degli acquisti di carburante.
In particolare, il provvedimento ha chiarito che si considerano idonei a provare l’avvenuto sostenimento della spesa per i carburanti i seguenti mezzi di pagamento:
1. Gli assegni, bancari e postali, i vaglia cambiari e postali;
2. L’addebito diretto in conto corrente;
3. Le carte di credito;
4. Le carte di debito (bancomat);
5. Le carte prepagate;
6. Altri strumenti di pagamento elettronico (come le applicazioni), che consentano l’addebito in conto corrente.
Il provvedimento ha inoltre chiarito che sono altresì valide ai fini della detraibilità dell’Iva le carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere ed i buoni benzina, i quali consentono l’addebito diretto sul conto corrente bancario.
Un problema sorto subito dopo l’emanazione della legge di bilancio 2018 era legato ad una possibile estensione, per analogia, delle nuove norme anche ai pagamenti relativi alle prestazioni di servizi legati alle autovetture, quali manutenzioni, custodia, pedaggi autostradali, ecc.
La circostanza che il recente provvedimento faccia riferimento esclusivamente agli acquisti di “carburanti e lubrificanti”, porterebbe ad escludere che le nuove disposizioni si applichino anche alle prestazioni di servizi. Considerata la delicatezza della questione, è comunque auspicabile una conferma in tal senso.
Da un punto di vista contabile, al fine di comprovare la spesa sostenuta, dovranno essere utilizzati gli estratti conto delle carte di credito, delle carte di debito e gli stessi estratti conto bancari da cui si evincono i relativi addebiti per gli acquisti di carburante effettuati.
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