L’Ordine degli Psicologi sul Coronavirus
In relazione all’impatto della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19) sulle attività della comunità professionale delle Psicologhe e degli Psicologi piemontesi, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ritiene utile informare quanto segue.
La prima e fondamentale indicazione che, come Ordine regionale, vorremmo reiterare è di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali nazionali (https://lnkd.in/gPB5uf5) e regionali (https://lnkd.in/dvErPJU). Ti invitiamo in particolare a seguire – a tutela Tua e dei Tuoi utenti – le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (https://lnkd.in/g_V-G-A).
Per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con soggetti adulti, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti ed utenti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio. Per i bambini, il CNOP raccomanda l’igienizzazione del materiale utilizzato in terapia, anche se il virus appare meno pericoloso in età pediatrica.
Per altre indicazioni rimandiamo ad eventuali ulteriori aggiornamenti sul sito ufficiale dell’Ordine o a quello del CNOP (http://www.psy.it/) .
Quota anno 2020
QUANTO – Il Consiglio dell’Ordine ha confermato l’importo del contributo annuale 2020 in € 160,00.
COME – Il versamento potrà essere eseguito presso gli sportelli bancari o tramite il servizio home banking di qualsiasi banca del territorio nazionale nonché presso qualsiasi Ufficio postale. Per favorire il pagamento della quota d’iscrizione è altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento on line – per mezzo del sistema telematico della Banca Popolare di Sondrio (htto://www.scrignopagofacile.it) con carta di credito, Bankpass Web e VispoPay. Il pagamento con bonifico deve essere autorizzato, ed è utilizzabile solo dopo la scadenza
ENTRO QUANDO – Il versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2020. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza comporterà l’applicazione di una sovrattassa il cui importo è determinato in € 12,88 per gli iscritti che effettueranno il pagamento entro il 31 dicembre 2020 compreso, e in € 25,77 per gli iscritti che effettueranno il pagamento dopo il 31 dicembre 2020.
Per qualsiasi problema di recapito del bollettino MaV è possibile rivolgersi al numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800 248 464, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00 e chiederne la spedizione anche via e-mail. Il bollettino MaV è anche scaricabile dall’area riservata del sito -alla voce “Amministrazione”- alla quale è possibile accedere con le credenziali personali
Psicologia: Nuovi orizzonti della professione
Il presente documento – aperto a contributi e apporti – si propone di costituire la base programmatica per individuare gli obiettivi di lavoro della rappresentanza ordinistica nazionale della Comunità Professionale degli Psicologi Italiani.
Forfetari, la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio è retroattiva e produce i suoi effetti già a partire dal 1° gennaio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), pur lasciando immutato il limite annuo di ricavi per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario (pari ad Euro 65.000), ha introdotto due nuovi vincoli ai fini del mantenimento del regime agevolato:
1. Il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro 20.000.
2. Il possesso, nell’anno precedente a quello di fruizione del regime agevolato, di redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore ad Euro 30.000.
Sin dalla pubblicazione della Legge di Bilancio in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso 30 dicembre 2019, si è acceso un forte dibattito in relazione alla decorrenza temporale dei nuovi vincoli.
In particolare, si erano venute a creare due diverse scuole di pensiero.
Una prima parte della dottrina, rifacendosi ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, prospettava un’applicazione della norma ad “effetto ritardato”, ossia dal 1° gennaio 2021.
Tale interpretazione della Legge trovava il suo fondamento nello statuto del contribuente, il quale recita testualmente: “………. le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Considerato che la Legge di Bilancio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2019 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, secondo tale interpretazione non è stato rispettato il periodo minimo di 60 giorni dettato dallo Statuto del contribuente.
Come tale, l’entrata in vigore della norma doveva necessariamente slittare al 1° gennaio 2021.
La seconda scuola di pensiero, al contrario, riteneva che la Legge di Bilancio 2020 non violasse lo Statuto del contribuente. La Legge, infatti, non prevede nuovi adempimenti a carico dei contribuenti ma solo nuove regole di funzionamento del regime agevolato.
Alla luce di tale interpretazione, i contribuenti avrebbero dovuto valutare il rispetto dei nuovi limiti basando la valutazione sui redditi conseguiti nell’anno 2019 o sulle spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno 2019. Si sarebbero quindi trovati a fuoriuscire dal regime agevolato già a partire dal 1° gennaio 2020 in caso di mancato rispetto dei nuovi vincoli con riferimento all’anno 2019.
A causa di questa situazione poco chiara, i contribuenti interessati si sono trovati per più di un mese in una situazione di incertezza operativa.
Al fine di dirimere in via definitiva la controversia, lo scorso 31 gennaio sono state presentate due interrogazioni in Commissione finanza alla Camera, le quali hanno trovato una risposta ufficiale solo lo scorso 5 febbraio.
La risposta ricevuta non lascia spazio a dubbi; le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio 2020 operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020, ed occorre verificare il rispetto dei nuovi vincoli con riferimento all’anno 2019.
Il rappresentante del Governo ha così giustificato l’interpretazione adottata: “………. in considerazione del fatto che la Legge di bilancio 2020 non impone alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime, ma una semplice verifica dei requisiti, non sembra possibile ritenere che si contravvenga allo Statuto del contribuente”.
In conclusione, coloro i quali nel corso dell’anno 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (tra cui i redditi di pensione) per un importo complessivo superiore ad Euro 30.000 o hanno sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore ad Euro 20.000, fuoriescono dal regime forfettario già a partire dal 1° gennaio 2020.
E’ stato inoltre annunciato che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà un documento di prassi con tutti gli opportuni chiarimenti del caso. In particolare, dovranno essere chiarite le modalità operative per sanare l’eventuale applicazione del regime agevolato nel primo mese dell’anno 2020 in assenza dei nuovi requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2020.
Comunicato dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte In merito al DDLR 64/2019 del 22/11/2019, “Allontanamento Zero”
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte esprime perplessità e forte preoccupazione in relazione ai contenuti del DDLR 64/2019 del 22/11/2019, “Allontanamento Zero: Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”.
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