Fattura elettronica. Esenzione per operatori sanitari e farmacie a seguito della bocciatura del Garante della Privacy
Il Garante della Privacy, con il provvedimento n. 481 del 15 novembre scorso, ha reso noto all’Agenzia delle Entrate che l’operazione “fattura elettronica”, se verrà avviata secondo le modalità con cui è stata progettata, viola le norme del regolamento Ue sulla protezione dei dati.
I difetti elencati dal Garante sono tanti e manifestano una generale sottovalutazione delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti e non solo.
Il Sistema di Interscambio, si legge nel documento, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Sotto accusa è proprio il ruolo di “postino” svolto dall’Agenzia delle Entrate, la quale, secondo il Garante della Privacy, realizza un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala.
Il Garante ha bocciato punto per punto l’intero processo di fatturazione elettronica, accusando il fisco di un eccesso di potere senza precedenti. “L’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di postino attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo”.
In questo caso, secondo l’autority, si va oltre le funzioni proprie dell’amministrazione perché “non saranno archiviati solo i dati obbligatori ai fini fiscali ma tutta la fattura, che contiene di per sé informazioni di dettaglio su beni e servizi acquistati, come per esempio la descrizione delle prestazioni sanitarie erogate”.
Secondo il Garante ulteriori criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza alcuna richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà continuare a ricevere la fattura cartacea.
Il Garante ravvisa poi ulteriori problemi nel ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente all’espletamento delle attività di trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture. Alcuni di questi intermediari operano nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali.
Alla luce della bocciatura del Garante, è allo studio un emendamento alla legge di bilancio 2019 che esoneri dall’emissione della fattura elettronica, per il solo anno 2019, studi medici, farmacie ed altri operatori sanitari che già comunicano i dati all’Amministrazione finanziaria attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
L’Agenzia ha tuttavia chiarito che i dati acquisiti per il tramite del portale Sistema Tessera Sanitaria potranno comunque essere utilizzati anche per “finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, incluse le attività di controllo.
In questo modo il Governo punta a superare i rilievi mossi dal Garante della privacy in relazione al non corretto trattamento dei dati sensibili legati alla salute dei contribuenti inseriti nelle fatture elettroniche.
Attraverso questo provvedimento, l’introduzione della fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, verrà limitata ma non reinviata.
La fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
Introdotta da ormai 4 anni nell’ambito delle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, diverrà obbligatoria per la generalità delle prestazioni rese a favore di soggetti residenti o stabiliti in Italia.
L’obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018, riguarderà non solo le operazioni c.d. “Business to Business – (B2B)”, ovvero le operazioni poste in essere tra due soggetti titolari di partita Iva (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche le operazioni c.d. “Business to Consumer – (B2C)”, ossia le operazioni poste in essere nei confronti di clienti privati.
Come per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche le fatture elettroniche emesse tra privati (B2B/B2C) dovranno essere necessariamente generate nel formato XML (eXstensible Markup Language) secondo le specifiche tecniche dettate dall’Agenzia delle Entrate. Le regole per la predisposizione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche tra privati (B2B/B2C) sono state definite con il provvedimento N. 89757 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le vecchie regole riportate nel Decreto Ministeriale N. 55/2013.
Per avere una panoramica chiara sugli obblighi e sulle modalità di emissione delle fatture in formato elettronico, scarica il Vademecum.
Leggi tuttoDecreto Legge 119/2018, chiariti i termini di invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
Il decreto legge n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 ottobre, confermando a tutti gli effetti l’entrata in vigore della “fatturazione elettronica generalizzata”, ha riscritto la disciplina Iva in tema di “termini di emissione delle fatture”, al fine di adeguarla alla nuova fatturazione elettronica.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, la disciplina Iva prevedeva l’obbligo di emissione della fattura all’atto dell’effettuazione dell’operazione.
Per le prestazioni professionali si applicava la regola prevista per le prestazioni di servizi, ovverosia la prestazione si considerava effettuata all’atto dell’incasso del compenso professionale, indipendentemente da quando la prestazione professionale fosse stata materialmente erogata.
La fattura doveva quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno di ricezione del pagamento del compenso professionale. In sostanza, la data fattura doveva coincidere con la data di ricezione del pagamento della prestazione.
Atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua trasmissione al Sistema di Interscambio, basandoci sulla normativa previgente all’entrate in vigore del Decreto 119/2018, la fattura elettronica avrebbe dovuto essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di incasso del compenso professionale.
Questa normativa avrebbe causato non pochi problemi di carattere operativo, soprattutto in riferimento agli incassi tramite bonifico, i quali vengono spesso rilevati dai professionisti alcuni giorni dopo la data di effettivo pagamento.
Alla luce delle problematiche evidenziate dalle principali associazioni di categoria, nel mese di luglio l’Agenzia delle Entrate si era espressa con un’apposita circolare ammettendo la possibilità di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio con un ritardo minimo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’Iva.
Tale affermazione aveva tuttavia suscitato non poche perplessità negli operatori, i quali richiedevano un intervento normativo che desse certezze.
Il Decreto Legge 119/2018 è quindi corso ai ripari, riscrivendo in parte la normativa Iva. In particolare il Decreto prevede che a partire dal 1° luglio 2019, le fatture possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data di incasso del compenso professionale), purchè nel documento venga data evidenza, oltre della data di emissione della fattura, anche della data in cui è stato incassato in tutto o in parte il compenso professionale.
Si è in attesa della conversione in legge del Decreto e delle prime istruzioni operative che chiariscano, a livello pratico, cosa si intenda per “specificare la data in cui è stato incassato il compenso”.
Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di indicare, quale data della fattura, la data di incasso del compenso professionale e di provvedere al suo inoltro al Sistema di Interscambio nei 10 giorni successivi.
Per quanto riguarda invece le fatture emesse nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019, il Decreto Legge 189/2018 ha previsto la disapplicazione o riduzione delle sanzioni in caso di tardivo invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
In particolare, non saranno applicate sanzioni in caso di invio della fattura al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale). Si applicherà invece una riduzione dell’80% delle sanzioni in caso di invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo.
Per semplicità, se anche con riferimento al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno si applica la regola dei 10 giorni prevista dal Decreto, non si rischia di incorrere in sanzioni.
Nella relazione illustrativa al Decreto è stato inoltre chiarito che la riduzione delle sanzioni nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019 si applicherà anche in caso di detrazione dell’Iva in assenza della fattura elettronica.
Stabilizzazione di personale dipendente a tempo determinato e/o di personale titolare di contratto di lavoro flessibile (art. 20 D.Lgs. 75/2017)
Gentile collega,
Ti informo che l’art. 20 del Decreto legislativo 75/2017 ha introdotto una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario non dirigenziale nelle Aziende del S.S.N.
La normativa coinvolge esclusivamente i soggetti con contratti a tempo determinato o con contratti flessibili (collaborazione professionale, consulenza con partita IVA, collaborazioni coordinate e continuative). Alla luce del dettato normativo, paiono, invece, esclusi dalla stabilizzazione di cui all’art. 20 i titolari di rapporti di tipo convenzionale.
La norma prevede 2 distinte modalità di stabilizzazione:
Stabilizzazione diretta, cioè la diretta assunzione, senza concorso, dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/17:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato…;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio…;
Stabilizzazione a mezzo procedure concorsuali riservate, cioè la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile in possesso di specifici requisiti (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 75/17):
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Come chiarito dalla circolare 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, “..il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell’art. 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come chiarito al § 3.2.1. della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato”.
E’ doveroso sottolineare che l’attivazione delle procedure di regolarizzazione, non costituisce, per le Aziende del S.S.N., un obbligo ma una mera facoltà. Le Amministrazioni, infatti, possono esercitare tale facoltà “solo qualora ricorrano effettive esigenze funzionali dell’Ente e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01”.
Suggeriamo di richiedere alle Aziende di riferimento notizie circa l’avvio delle procedure di stabilizzazione.