Facciamo chiarezza sull’obbligo di utilizzo del POS
Negli ultimi giorni internet è stata invasa da articoli che preannunciano l’obbligo del POS a far data dal prossimo 30 settembre.
Riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza in materia, spiegando come mai ultimamente si è scritto molto in tema di POS.
Tutto è iniziato a seguito di un’intervista rilasciata nel mese di Agosto al quotidiano Repubblica dal vice ministro dell’Economia Luigi Casero.
Nel corso dell’intervista il vice ministro ha annunciato che, entro la fine del mese di settembre, verrà firmato un decreto ministeriale che individuerà le sanzioni da applicare ai professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori che non rispettano l’obbligo di adozione del POS.
Il decreto annunciato, in realtà, non farà altro che mettere in pratica quanto già previsto inizialmente dal “Decreto Crescita 2.0” e poi dalla “Legge di Stabilità 2016” che, per la prima volta, avevano introdotto l’obbligo del POS, senza tuttavia prevedere specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
Il decreto avrà quindi la funzione principale di individuare l’importo delle sanzioni applicabili ai soggetti inadempienti. Il vice ministro Casero, nel corso dell’intervista, ha preannunciato che le sanzioni partiranno dalla misura minima di Euro 30.
Ricordiamo che originariamente il legislatore aveva previsto la possibilità di rifiutare i pagamenti a mezzo “moneta elettronica” qualora la singola operazione non fosse superiore ad Euro 30. Successivamente tale limite è stato ridotto ad Euro 5.
Il decreto non dovrà tuttavia limitarsi alla sola definizione delle sanzioni previste, ma dovrà sciogliere diversi punti attualmente ancora in sospeso. In particolare dovrà fornire risposte concrete ai diversi problemi operativi che ad oggi impediscono l’effettiva diffusione dei POS, primo fra tutti il costo troppo elevato delle commissioni bancarie.
Questo sarà sicuramente un problema di non semplice soluzione. Più volte è stato precisato che il Governo non può influenzare il comportamento delle banche, che sono a tutti gli effetti imprese, spingendosi fino al punto di richiedere l’azzeramento completo delle commissioni.
Probabilmente verrà siglato un accordo al fine di proporzionare le commissioni al valore della transazione, in modo da ridurre le commissioni sulle transazioni di minore valore.
Alla data di oggi, quindi, non risultano ancora in vigore sanzioni per il mancato utilizzo del POS.
Appena il decreto verrà approvato, sarà nostra cura fornivi tutti i dettagli.
Obbligo di preventivo scritto per i professionisti a partire dal 29 agosto 2017
La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Legge N. 124 del 4 agosto 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 agosto ed entrate in vigore lo scorso 29 agosto, ha introdotto un ampio ventaglio di novità in diversi settori, tra cui anche quello delle professioni regolamentate.
In tale ambito, sono state apportate alcune modifiche in tema di oneri informativi e di comunicazione al cliente del compenso professionale.
Prima dell’entrata in vigore della Legge N. 124/2017, la precedente disciplina (dettata dal DL 1/2012) si limitava a prevedere che:
1. Il compenso per le prestazioni professionali fosse pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme sancite dall’ordinamento;
2. Il professionista dovesse adempiere ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, relativamente al grado di complessità dell’incarico e di tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista per l’adempimento dell’incarico stesso (dal momento del conferimento fino alla conclusione dello stesso).
Inoltre, sempre il DL 1/2012, prevedeva espressamente che la misura del compenso:
1. Dovesse essere preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;
2. Dovesse essere adeguata all’importanza dell’opera.
Fino ad oggi, quindi, il legislatore non aveva specificato le modalità con le quali gli oneri informativi posti in capo al professionista dovessero essere resi al cliente.
Con la Legge N. 124/2017 è stato precisato che, sia gli oneri informativi a favore del cliente (complessità dell’incarico ed eventuali oneri prospettabili), sia il preventivo di massima, devono essere forniti al cliente “obbligatoriamente in forma scritta o digitale”.
In pratica, per tali adempimenti, il professionista non potrà più ricorrere alla forma verbale. Viene invece lasciata ampia discrezionalità in merito alla scelta della forma scritta o digitale.
Con particolare riferimento alla “forma digitale” della comunicazione, la norma, senza prevedere alcuna ulteriore specificazione, sembrerebbe includere tra le possibili forme di comunicazione qualsiasi documento di natura elettronica, quali mail e relativi allegati.
A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.
In ultimo si evidenzia che sempre la Legge 124/2017 (art. 1, comma 152) impone ai professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
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