Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/ue
Relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale. Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014) L’obbligo scatta, per le forme di attività autonoma qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive quali professionisti, collaboratori a progetto e associazione in partecipazione, e non soltanto sulle forme di lavoro subordinato che prevedono un contatto continuativo con i minori.
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Posizione ufficiale del consiglio a seguito delle recenti vicende sulla revisione della delibera sulla residenzialità psichiatrica
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, preoccupato dei drammatici risvolti occupazionali conseguenti alla riforma della Residenzialità leggera psichiatrica, esprime le proprie perplessità in merito all’esclusione delle figure professionali dei laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Psicologia (L51) tra il personale operante nei Gruppi Appartamento e nelle Comunità.Consapevole delle differenti mansioni e ruoli fra personale educativo (SNT2) e psicologo, in termini di metodi, strumenti e prerogative professionali, auspica che la formazione in psicologia, nelle sue articolazioni 3+2 (Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia) possa trovare adeguato spazio negli organici delle strutture residenziali anche fra il personale di supporto alla quotidianità, come avviene in gran parte del mondo anglosassone, patria delle Comunità Terapeutiche nell’accezione più moderna.
Le competenze psicologiche, infatti, ben si collocano nei processi riabilitativi, al pari di quelle espresse da Tecnici della riabilitazione psichiatrica e similari, oltre che nella gestione della relazionalità duale e nei processi di presa in carico psicoterapica, tipici della professione di Psicologo, anche nella decodifica della comunicazione gruppale, nel supporto alle autonomie, nei processi organizzativi della quotidianità.
E’ ferma convinzione del Consiglio dell’Ordine che la gestione complessiva della residenzialità psichiatrica debba avvalersi delle competenze psicologiche e relazionali tipiche delle classi di laurea nelle materie psicologiche (L24 e LM51) non soltanto in seno alla presa in carico clinico-sanitaria degli ospiti ma anche nel defatigante supporto al gruppo degli ospiti e degli operatori così come espresso nella quotidianità di ciò che Racamier definiva “atti parlanti”.A tal fine propone che le competenze psicologiche vengano valorizzate tra il personale operante nelle strutture residenziali in duplice veste:
– riabilitativa, attraverso la previsione di personale laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Psicologia (LM51) fra le mansioni legate alla quotidianità e
– terapeutica, attraverso la previsione di personale abilitato alla professione di Psicologo e Psicoterapeuta fra le mansioni di presa in carico degli ospiti e di stesura della progettualità complessiva.
Certi che tale auspicio, supportato da decenni di coinvolgimento del personale laureato in Psicologia nella gestione della residenzialità psichiatrica, ad ogni livello, possa trovare adeguata considerazione in seno alle deliberazioni di codesta Giunta Regionale, attendiamo cortese riscontro al fine di poter supportare di persona quanto richiesto con ulteriori e più approfonditi elementi.
Con l’occasione è gradito inviare i più cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Alessandro Lombardo