
Comunicato pubblico dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte in merito all’obbligatorietà vaccinale come misura di contrasto alla pandemia di COVID-19
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte ritiene importante condividere la propria posizione in merito all’obbligatorietà vaccinale, quale misura di autoprotezione, protezione altrui e contrasto alla pandemia di COVID-19.
Indichiamo di seguito, per completezza informativa, i riferimenti di legge relativi all’obbligo vaccinale per le Psicologhe e gli Psicologi, che rientrano a pieno titolo tra professionisti sanitari.
Come previsto dal Decreto Legge del 1 aprile, n. 44, convertito in Legge il 28 maggio 2021, n. 76, l’OPP ha trasmesso alla Regione Piemonte l’elenco delle proprie iscritte e iscritti, con l’indicazione del loro luogo di residenza (art. 4, c. 3).
Al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la Legge prevede, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale di vaccinazione ed entro il 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per tutti i professionisti sanitari, inclusi le Psicologhe e gli Psicologi, che svolgano la propria attività lavorativa sia in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, sia in studi professionali (art. 4, c. 1).
Sono esclusi dall’obbligo vaccinale coloro che, in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, dovessero trovarsi in condizioni di salute particolari; solo in tali casi, la vaccinazione può essere omessa o differita (art. 4, c. 2).
La Regione è tenuta a verificare lo stato vaccinale dei professionisti sanitari. Ove non risulti l’effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la Regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, è tenuta a segnalare immediatamente all’Azienda Sanitaria di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (art. 4, c. 4).
È di questi giorni il sollecito della Regione affinché le Aziende Sanitarie attuino le tempistiche previste dalla Legge.
L’Azienda Sanitaria di residenza invita quindi l’interessata/o a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dalla comunicazione, la documentazione che attesti l’effettuazione della vaccinazione o che ne giustifichi l’omissione o il differimento (art. 4., c. 2). In caso di mancata presentazione della documentazione, l’Azienda Sanitaria, successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni, invita formalmente l’interessata/o a sottoporsi alla vaccinazione, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo (art. 4, c. 5).
In caso di mancato invio della certificazione attestante la vaccinazione, l’Azienda Sanitaria accerta l’inadempimento e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessata/o, all’eventuale datore di lavoro e all’Ordine professionale. L’adozione del suddetto atto determina la sospensione del diritto a svolgere prestazioni lavorative che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del COVID-19 (art. 4, c. 6). Tale sospensione, comunicata immediatamente all’interessata/o da parte dell’Ordine professionale (art. 4, c. 7), si applica fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale o, in sua mancanza, fino alla completa attuazione del summenzionato piano strategico nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 4, c. 9).
In conseguenza dell’inadempienza vaccinale, il datore di lavoro adibisce assegna alla/al dipendente, se possibile, mansioni (anche di livello inferiore) che non implichino il contatto interpersonale, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; ove non fosse possibile l’assegnazione a mansioni diverse, non sarebbero dovuti, per il periodo di sospensione, né la retribuzione né altro compenso o emolumento (art. 4, c. 8).
Il 31 maggio 2021 il CNOP ha chiarito che l’obbligo vaccinale è esteso a tutte le Psicologhe e gli Psicologi fino al 31 dicembre 2021. Questo comporta che siano soggetti alla detta prescrizione anche tutte/i coloro che, entro la data di scadenza dell’obbligo, si iscrivano all’Albo e non solo coloro che erano già iscritti al momento dell’entrata in vigore della Legge. Pertanto, l’OPP è tenuto all’obbligo di comunicazione alla Regione Piemonte anche di tutte le nuove Iscritte e Iscritti fino alla data di cessazione dell’obbligo vaccinale.
Al di là degli obblighi di Legge, ai quali l’OPP, in qualità di Ente pubblico, deve rispondere, riconosciamo che, anche all’interno della nostra comunità professionale piemontese, possano esserci sensibilità e visioni diverse relativamente alla questione dell’obbligatorietà vaccinale.
La difficoltà ad accettare tale obbligo ci è stata espressa da alcune Colleghe e Colleghi, benché la stragrande maggioranza delle Iscritte e Iscritti al nostro Albo abbia accolto più che favorevolmente la possibilità di vaccinarsi: una opportunità che, in qualità di professioniste e professionsti sanitari, è stata estesa prioritariamente alle Psicologhe e agli Psicologi che, con sacrificio e intenso lavoro, hanno contribuito fattivamente, in questo difficile anno e mezzo, a mantenere la continuità professionale in condizioni altamente critiche e incerte.
Pur disponibili ad ascoltare le ragioni delle Colleghe e dei Colleghi contrari all’obbligatorietà vaccinale, desideriamo anzitutto ricordare a tutte e tutti noi la responsabilità connessa al nostro ruolo di professioniste e professionisti sanitari: una responsabilità individuale, relazionale e sociale che ci richiede una condotta etica nel rispetto e nella tutela della nostra utenza, delle nostre Colleghe e Colleghi, e della collettività, in ragione del ruolo sanitario e sociale della nostra professione.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Torino, 11 giugno 2021